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00386/5/627-9150
00386/5/627-4091
Via Župančič 18
6000 Capodistria

Regolamento di procedura

 

In conformità con l'art.12 dello Statuto, il Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana nella sua riunione del 19 aprile 1996, ha approvato

il seguente

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALlTA' ITALIANA

 

  1. Disposizioni generali

Art.1

Con il presente regolamento di procedura viene disciplinato il lavoro del Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana (in seguito:Consiglio) e sanciti I diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio ( in seguito: consiglieri ).

Art.2

Le riunioni del Consiglio sono di regola pubbliche.

Si procede in seduta in parte o interamente segreta solamente se per motivi di pubblica utilità il Consiglio decida in tale senso,se lo preveda la legge,lo statuto o altra normativa.

Art.3

Il Consiglio svolge i propri lavori nel corso delle riunioni ordinarie e straordinarie. La convocazione delle riunioni ordinarie avviene di regola almeno una volta al mese, di quelle straordinarie invece in casi d'urgenza.

 

  1. Costituzione del Consiglio

 

Art.4

La prima riunione del Consiglio viene convocata entro il termine massimo di 20 giorni successivi alla sua nomina.

Art.5

Il Consiglio procede alla propria costituzione eleggendo il proprio presidente e due vicepresidenti.

Art.6

Il Consiglio si costituisce nel corso della propria prima riunione.

 

  1. Diritti e obblighi dei consiglieri

Art.7

I diritti e gli obblighi dei consiglieri sono definiti dalla legge,dallo statuto e dal presente regolamento di procedura.

Art.8

Ciascun consigliere ha l'obbligo di presenziare alle riunioni del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento giustificati il consigliere è tenuto a informare il presidente del Consiglio,prima della riunione.salvo qualora casi di forza maggiore glielo impediscano.

Art.9

Al singolo consigliere spetta un corrispettivo in denaro per la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Tale corrispettivo viene definito con apposita delibera del Consiglio.

Si ritiene che il singolo consigliere abbia presenziato alla riunione se è presente all'apertura dei lavori come pure se prende parte alle votazioni in merito a tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art.10

Ciascun consigliere ha il diritto di presentare mozioni ovvero proposte volte a definire determinate questioni ovvero ad adottare determinati provvedimenti. La mozione ossia la proposta vanno inoltrate per iscitto, ma possono venir presentate anche oralmente.

Il presidente del Consiglio può richiedere che la mozione presentata oralmente venga inoltrata in forma scritta qualora ritenga che ciò sia necessario per motivi di chiarezza.

 

  1. Riunioni del Consiglio

Art.11

Il presidente del Consiglio provvede a convocare le riunioni del medesimo,come stabilito dallo statuto.

Art.12

L'avviso di convocazione della riunione ordinaria del Consiglio,corredato della proposta dell'ordine del giorno e del materiale attinente alle singole questioni da trattare,viene inviato ai consiglieri almeno 7 giorni precedenti la data prevista per l'adunanza.

In via eccezionale il presidente del Consiglio può convocare la riunione del medesimo anche entro termini di tempo più brevi motivando però le ragioni di tale

L'avviso di convocazione ed il materiale destinato alla singola riunione vengono inviati anche alle comunità autogestite comunali,al deputato alla Camera di stato ed

ai presidenti delle comunità autogestite comunali.

Art.13

La riunione del Consiglio viene presieduta dal presidente oppure da uno dei due vicepresidenti.

Art.14

I membri del Consiglio hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio ,di prendere parte ai lavori e di deliberare.

La partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio viene annotata,in seguito all'accertamento delle presenze,all'inizio della riunione,all'atto della verifica del quorum ed alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione.

Art. 15

All'apertura della riunione il presidente comunica al Consiglio I nominativi dei consiglieri che avevano giustificato la propria assenza.

Successivamente il presidente accerta il quorum.

II presidente informa il Consiglio delle persone invitate a presenziare alla riunione.

Art. 16

All'inizio della riunione il Consiglio approva l'ordine del giorno.

Il Consiglio può decidere dell'estensione dell'ordine del giorno unicamente nel caso in cui tale necessità si sia verificata successivamente alla convocazione della riunione e se la questione in oggetto è di natura urgente.

Art. 17

Il primo punto dell'ordine del giorno di ciascuna riunione deve di regola prevedere l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Il singolo consigliere può presentare osservazioni in merito al verbale chiedendo di apportarvi le relative rettifiche o integrazioni.

Il presidente rileva che il verbale è stato approvato qualora non erano state sollevate osservazioni in proposito oppure dopo che era stato debitamente rettificato o completato,in armonia con le osservazioni presentate.

Art. 18

Le singole questioni all'ordine del giorno vengono discusse secondo l'ordine stabilito.

Il Consiglio ha la facoltà di modificare l'ordine di discussione dei singoli punti da trattare.

Art. 19

Le discussioni ovvero gli interventi possono vertere unicamente sulle questioni all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'oratore non si attenga all'ordine del giorno il presidente del Consiglio lo invita a farlo.Se neppure dopo il secondo richiamo l'oratore non si attiene all'ordine del giorno il presidente del Consiglio gli toglie la parola.

 

Tale provvedimento può venir contestato dall'oratore.Della contestazione decide il Consiglio.

Art. 20

Per le discussioni dei consiglieri e di altri partecipanti alla riunione non sono previsti limiti di tempo.

Su proposta del presidente il Consiglio ha la facoltà di limitare ad un solo intervento la discussione del singolo relatore definendone anche la durata che non può comunque essere inferiore a cinque minuti.

Art. 21

Il presidente dà la parola al consigliere che desideri sollevare la mozione d'ordine relativa alla violazione del regolamento di procedura,alla violazione dell'ordine del giorno oppure al modo di procedre non appena questi la richieda.

Il presidente del Consiglio fornisce spiegazioni in ordine alla violazione del regolamento di procedura oppure all'ordine del giorno.Qualora il consigliere non accetti tale spiegazione la decisione spetta al Consiglio che delibera in merito senza discussione.

Nel caso il consigliere chieda la parola allo scopo di richiamare l'attenzione su un errore oppure di rettificare un'affermazione che egli ritiene inesatta ed è stata perciò motivo di malinteso oppure che richieda ulteriori spiegazioni,il presidente gli dà la parola non appena egli la richieda.

Art.22

Il presidente dichiara chiusa la discussione qualora non ci siano richieste di ulteriori interventi da parte dei consiglieri.

Art.23

Qualora la discussione richieda la redazione delle proposte di delibera oppure delle prese di posizione. La discussione viene interrotta per essere ripresa alla presentazione delle dette proposte.

Art.24

Nel corso della riunione il presidente ha la facoltà di interrompere I lavori del Consiglio stabilendo il momento in cui essa verrà ripresa.

Il presidente del Consiglio interrompe I lavori qualora venga accertato il mancato quorum o se si rende necessaria una consultazione e armonizzazione. Qualora l'interruzione avvenga in seguito al mancato quorum che non viene ristabilito neppure durante il proseguimento della riunione,il presidente del Consiglio dichiara chiusa la riunione.

Nel caso in cui il Consiglio non abbia concluso la discussione in materia della singola questione sottoposta alla sua trattazione oppure se il Consiglio non desideri adottare decisioni in materia della detta questione durante la sessione in corso,la discussione oppure la decisione in oggetto vengono differite,su proposta del presidente,ad una delle riunioni successive.

La seduta viene toJta all'esaurimento di tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art.25

Il presidente del Consiglio mantiene l'ordine durante la riunione del Consiglio

Art.26

Nessuno può intervenire nella discussione durante la riunione del Consiglio fintanto che il presidente non gli concede la facoltà di parlare.

Il presidente del Consiglio assicura che l'oratore non venga disturbato durante il suo intervento.

Il presidente del Consiglio è l'unico che a bbia la facoltà di richiamare all' ordine oppure di interrompere il singolo oratore.

Art.27

In caso di violazione dell'ordine durante la riunione del Consiglio il presidente può adottare I seguenti provvedimenti:

- monito

- atto del togliere la parola

- allontanamento dalla riunione oppure da parte di essa

Art.28

Il provvedimento di monito viene adottato qualora il singolo consigliere parli sebbene il presidente non gli abbia concesso la parola.se interrompe l'oratore oppure se viola l'ordine durante la riunione oppure una qualsiasi delle disposizioni del presente regolamento di procedura.

Art.29

Al consigliere viene tolta la parola qualora egli,con il suo intervento durante la riunione,violi l'ordine e le disposizioni del presente regolamento di procedura e non ottemperi alle esortazioni del presidente neppure dopo due richiami.

Art.30

L'allontanamento del consigliere dalla riunione o da parte di essa ha luogo qualora egli,nonostante numerosi richiami all'ordine e sebbene gli sia stata tolta la parola, continui a violare l'ordine durante la riunione ostacolandone il normale lavoro.

Art.31

Il consigliere nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla riunione o da parte di essa è tenuto ad abbandonare immediatamente l'aula,

Il consigliere nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento di allontanamneto dalla riunione o da parte di essa ha la facoltà di presentare,entro tre giorni,ricorso scritto indirizzandolo al Consiglio, il quale ne decide durante la prima riunione successiva.

Tale ricorso non trattiene tuttavia l'esecuzione del provvedimento.

Art.32

Il presidente del Consiglio dispone l'allontanamento dall'aula nel1a quale ha luogo la riunione di qualsiasi altra persona che partecipa o assiste alla riunione qualora questa ne violi l'ordine.

In caso di violazione grave il presidente del Consiglio ha la facoltà di disporre la

preclusione della riunione al pubblico.

Art.33

Nel caso in cui il presidente del Consiglio non sia in grado di mantenere l'ordine durante la riunione ricorrendo a provvedimenti ordinari,egli ne dispone l'interruzione.

Art.34

L'accertamento del quorum ha luogo all'inizio della riunione come pure dopo ciascuna interruzione della medesima.

L'accertamento del quorum può venir effettuato anche durante la riunione qualora il presidente del Consiglio rileva la necessità di verificarne il numero legale o lo proponga uno dei consiglieri.

Art.35

Il Consiglio approva le proprie decisioni con voto pubblico salvo nei casi in cui la legge o lo statuto non prevedano la votazione a scrutinio segreto.

Si ricorre allo scrutinio segreto in accasione delle elezioni e degli esoneri q ualora lo

sancisca lo statuto.

Art.36

La votazione pubblica ha luogo per alzata di mano.

Art.37

La votazione per alzata di mano si fa invitando dapprima ad esprimersi I consiglieri favorevoli alla proposta,successivamente quelli contrari ed infine gli astenuti.

Art.38

Qualora il singolo consigliere contesti la procedura o l'accertamento dell'esito della votazione questa può venir ripetuta.

La contestazione può venir avanzata solamente alla proclamazione dell'esito della

votazione .

. Il Consiglio decide della ripetizione della votazione,senza discussione,su proposta del

consigliere che contesta la procedura o l'accertamento dell'esito della votazione o su proposta del presidente del Consiglio.

Art.39

A conclusione di ciascuna votazione il presidente accerta e proclama l'esito della medesima.

 

Art.40

La votazione segreta avviene tramite schede.

Per ciascuna votazione vengono preparate 9 (nove) schede di uguali dimensioni, forma, colore, corredate del timbro della Comunità.

Art.41

La scheda contiene la proposta in merito alla quale si delibera nonchè l'espressione di voto "favorevole" e ., contrario".

Si vota tracciando un cerchio attorno alla parola "favorevole" o alla parola "contrario".

Art.42

A conclusione della votazione il presidente del Consiglio ed I consiglieri appositamente nominati dal Consiglio accertano l'esito del voto. L'accertamento dell'esito della votazione consiste nell'appurare:

- il numero delle schede consegnate

- il numero delle schede non valide

- il numero delle schede valide

_ il numero di voti favorevoli ed il numero di voti contrari,e nei casi di più candidati, il numero di voti ottenuti da ciascun candidato

- quale dei candidati è stato eletto.

n presidente del Consiglio proclama il risultato della votazione.

Art.43

Del lavoro svolto nel corso della singola riunione del Consiglio viene redatto un verbale.

Il verbale contiene I dati in merito alla partecipazione alla riunione,i dati principali

sul lavoro svolto nel corso della medesima,le proposte votate e le deliberazioni approvate.

Alla copia archiviata del verbale va allegata copia del materiale discusso durante la

Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio alla riunione successiva.

Il Consiglio decide con apposita delibera in merito al verbale della riunione in parte o interamente segreta.

 

  1. Pubblicità dei lavori

Art.44

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

La pubblicità dei lavori del Consiglio viene garantita attraverso la presenza alle sue riunioni degli esponenti dei mezzi di informazione.

Art.45

Agli esponenti dei mezzi di informazione pubblici vengono messi a disposizione tutti I materiali in discussione nel corso della riunione del Consiglio.

 

  1. Disposizioni transitorie e finali

Art.46

Il presente Regolamento di procedura entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.

 

Cap.distria, 19 aprile 1996

Il Presidente Sau S.